Segnalazione di contenuti («Segnala un problema»)
Segnalazione di contenuti illeciti o abusivi
Gli utenti e i terzi possono segnalare contenuti sulla piattaforma suchen.expert ritenuti illeciti, ingannevoli o abusivi.
A questo scopo, la funzione «Segnala un problema» è disponibile in ogni annuncio e in punti appropriati della piattaforma.
Che cosa si può segnalare?
In particolare, è possibile segnalare:
- contenuti illeciti (ad esempio violazioni delle leggi penali, del diritto d’autore, dei marchi o dei diritti della personalità),
- annunci fraudolenti o ingannevoli,
- beni o servizi vietati,
- incitamento all’odio, discriminazione o contenuti offensivi,
- spam, annunci duplicati o altri abusi della piattaforma.
Procedura di segnalazione
La segnalazione viene inviata tramite un modulo online e contiene:
- un’identificazione univoca del contenuto interessato (ad esempio ID dell’annuncio o URL),
- una breve descrizione dei fatti contestati,
- facoltativamente, i recapiti dell’utente segnalante.
La segnalazione può essere anonima, purché non siano necessari chiarimenti.
Verifica e misure
Suchen Technology Services esamina ogni segnalazione ricevuta senza indugio e con attenzione, conformemente al Digital Services Act (DSA) e alla legge tedesca sui servizi digitali (DDG).
Se la verifica accerta una violazione, possono essere adottate in particolare le seguenti misure:
- rimozione o blocco del contenuto interessato,
- limitazione temporanea della visibilità,
- ammonimento o sospensione dell’account utente.
Informazione delle parti coinvolte
Nei casi previsti dalla legge, gli utenti interessati vengono informati della misura adottata e delle sue principali motivazioni («Statement of Reasons» ai sensi dell’art. 17 DSA).
I segnalanti ricevono conferma della ricezione della segnalazione e, ove possibile, informazioni sull’esito della verifica.
Nessun obbligo generale di sorveglianza
La disponibilità della funzione di segnalazione non comporta un obbligo generale di controllo preventivo dei contenuti. La responsabilità sorge soltanto quando si viene a conoscenza di una specifica violazione e non si interviene nei limiti previsti dalla legge (§ 7 DDG).