Disposizioni rilevanti del Codice civile tedesco (BGB) sugli oggetti ritrovati su suchen.expert
Di seguito viene presentata una panoramica delle principali disposizioni del BGB sui ritrovamenti. Queste norme disciplinano il corretto trattamento giuridico degli oggetti ritrovati.
Nota: queste informazioni offrono un orientamento generale e non costituiscono consulenza legale. Sono determinanti il testo di legge vigente e la prassi dell’autorità competente.
§ 965 BGB – Obbligo di denuncia
Punto essenziale: chi trova una cosa smarrita e ne prende possesso deve segnalare senza indugio il ritrovamento.
Occorre informare senza indugio chi l’ha perduta, il proprietario o un’altra persona avente diritto a riceverla.
Se l’avente diritto o il suo luogo di soggiorno sono sconosciuti, il ritrovamento deve essere denunciato senza indugio all’autorità competente, ad esempio all’ufficio oggetti smarriti.
Nota: per un oggetto del valore non superiore a 10 euro, l’obbligo di denuncia all’autorità ai sensi del § 965, comma 2, BGB non si applica. Restano salve le disposizioni speciali di legge.
§ 966 BGB – Obbligo di custodia
Punto essenziale: il ritrovatore deve custodire l’oggetto.
Se questo rischia di deteriorarsi o la custodia comporta costi sproporzionati, il § 966, comma 2, BGB ne prescrive la vendita all’asta pubblica. Occorre informare preventivamente l’autorità competente.
Il ricavato subentra all’oggetto.
§ 967 BGB – Obbligo di consegna
Punto essenziale: il ritrovatore può consegnare l’oggetto o il ricavato dell’asta all’autorità competente e deve farlo se questa lo ordina.
Ciò facilita una custodia adeguata e la restituzione all’avente diritto.
§ 968 BGB – Responsabilità del ritrovatore
Punto essenziale: il ritrovatore risponde generalmente soltanto per dolo e colpa grave.
Restano fermi gli obblighi legali di denuncia, custodia e, se applicabile, consegna.
§ 969 BGB – Restituzione a chi ha perduto l’oggetto
Punto essenziale: restituendo l’oggetto a chi l’ha perduto, il ritrovatore si libera dall’obbligo anche nei confronti degli altri aventi diritto a riceverlo.
§ 970 BGB – Rimborso delle spese
Punto essenziale: il ritrovatore può chiedere all’avente diritto il rimborso delle spese sostenute per la custodia, la conservazione o l’individuazione di un avente diritto, che poteva ragionevolmente considerare necessarie nelle circostanze.
Raccomandazione: documentare le spese e conservare i giustificativi.
§ 971 BGB – Ricompensa per il ritrovatore
Punto essenziale: il ritrovatore può chiedere una ricompensa. Le aliquote legali sono:
- il 5% del valore fino a 500 euro,
- il 3% della parte del valore superiore a 500 euro.
Per gli animali la ricompensa è pari al 3% del loro valore. Se l’oggetto ha valore soltanto per l’avente diritto, la ricompensa è determinata secondo equità.
Importante: il diritto è escluso se il ritrovatore viola l’obbligo di denuncia o occulta il ritrovamento quando viene interrogato in merito (§ 971, comma 2, BGB).
§ 972 BGB – Diritto di ritenzione del ritrovatore
Punto essenziale: ai diritti al rimborso delle spese e alla ricompensa si applicano corrispondentemente i §§ 1000–1002 BGB. In particolare può sorgere un diritto di trattenere l’oggetto; vanno rispettati i requisiti e i termini legali.
Il diritto di ritenzione costituisce una garanzia, ma non sostituisce gli eventuali obblighi di denuncia o consegna.
§ 973 BGB – Acquisto della proprietà dopo la scadenza di un termine
Punto essenziale: per oggetti di valore superiore a 10 euro, il ritrovatore acquista generalmente la proprietà sei mesi dopo la denuncia del ritrovamento. L’acquisto è escluso se viene prima a conoscenza di un avente diritto oppure se quest’ultimo fa valere il proprio diritto presso l’autorità competente. Restano salve altre esclusioni legali.
Per un oggetto del valore non superiore a 10 euro, il termine di sei mesi decorre dal ritrovamento stesso. Si applicano le norme speciali del § 973, comma 2, BGB, in particolare l’esclusione se il ritrovatore occulta il ritrovamento quando viene interrogato in merito.
§ 974 BGB – Richiesta di dichiarazione in circostanze particolari
Punto essenziale: se gli aventi diritto diventano noti prima della scadenza del termine o fanno valere tempestivamente i propri diritti su un oggetto di valore superiore a 10 euro, il ritrovatore può richiedere, attraverso la procedura del § 1003 BGB, una dichiarazione sulle proprie pretese ai sensi dei §§ 970–972 BGB. Se gli aventi diritto non dichiarano entro il termine prescritto di essere disposti a soddisfare tali pretese, può verificarsi l’acquisto della proprietà ai sensi del § 974 BGB.
§ 975 BGB – Diritti del ritrovatore dopo la consegna all’autorità
Punto essenziale: la consegna dell’oggetto o del ricavato dell’asta all’autorità competente non pregiudica i diritti del ritrovatore. L’autorità può consegnare l’oggetto o il ricavato a un avente diritto soltanto con il consenso del ritrovatore.
Se applicabile, il ricavato dell’asta subentra all’oggetto.
§ 976 BGB – Passaggio al comune
Punto essenziale: se il ritrovatore dichiara all’autorità competente di rinunciare al diritto di acquistare la proprietà, tale diritto passa al comune nel cui territorio è avvenuto il ritrovamento. Se, dopo la consegna, il ritrovatore ha già acquistato la proprietà ai sensi dei §§ 973 o 974 BGB, questa passa al comune se egli non ne richiede la riconsegna entro il termine fissato dall’autorità.
§ 977 BGB – Pretesa da arricchimento senza causa dopo la perdita di diritti
Punto essenziale: chi perde un diritto a seguito di un trasferimento della proprietà secondo le norme sui ritrovamenti può, a determinate condizioni, chiedere la restituzione secondo le norme sull’arricchimento senza causa.
La pretesa si estingue generalmente tre anni dopo il trasferimento della proprietà, salvo che sia stata fatta valere giudizialmente prima di allora. Si tratta di un termine legale di estinzione della pretesa, non dell’ordinario termine di prescrizione.
§ 978 BGB – Ritrovamenti presso un’autorità pubblica o un’impresa di trasporto pubblico
Punto essenziale: chi trova un oggetto nei locali o sui mezzi di un’autorità pubblica o di un’impresa che effettua trasporti pubblici e ne prende possesso deve consegnarlo senza indugio presso tale ente o a un dipendente autorizzato.
Si applicano in particolare le seguenti norme speciali:
- la ricompensa spetta soltanto per un oggetto del valore di almeno 50 euro ed è pari alla metà dell’importo calcolato secondo il § 971, comma 1, frasi 2 e 3, BGB,
- è escluso l’acquisto della proprietà da parte del ritrovatore ai sensi del § 973 BGB,
- la ricompensa è esclusa per i dipendenti dell’autorità o dell’impresa interessata e in caso di violazione dell’obbligo di consegna.
Non si verifica un trasferimento automatico della proprietà al gestore dopo sei mesi. La realizzazione del valore e il ricavato sono disciplinati da norme speciali.
§§ 979–983 BGB – Realizzazione del valore, avviso pubblico e ricavato
Punto essenziale: queste disposizioni riguardano in particolare:
- la realizzazione del valore o la vendita all’asta di oggetti ritrovati in determinati casi,
- gli avvisi pubblici che invitano gli aventi diritto a far valere i propri diritti, ove richiesti,
- la gestione e la consegna del ricavato dell’asta.
La procedura dipende dai requisiti di legge. Il § 983 BGB estende i §§ 979–982 a determinate cose detenute da un’autorità pubblica, quando sussiste un obbligo di restituzione non contrattuale e l’avente diritto o il suo luogo di soggiorno sono sconosciuti.
§ 984 BGB – Tesoro
Punto essenziale: un tesoro è una cosa rimasta nascosta così a lungo che non è più possibile identificarne il proprietario.
Se viene scoperta e, in conseguenza della scoperta, ne viene preso possesso, lo scopritore e il proprietario della cosa in cui era nascosta acquistano generalmente metà della proprietà ciascuno.
Le leggi dei Länder sulla tutela del patrimonio culturale, in particolare le norme che riservano i tesori allo Stato, possono prevedere regole diverse sulla proprietà e obblighi di denuncia o consegna.
Nota su suchen.expert
suchen.expert non è un’autorità pubblica né un ufficio ufficiale per gli oggetti smarriti ai sensi del § 965, comma 2, BGB.
La pubblicazione su suchen.expert serve esclusivamente come aiuto volontario e integrativo per mettere in contatto ritrovatori e persone che cercano oggetti. Non sostituisce la denuncia del ritrovamento all’autorità competente prevista dalla legge né una denuncia alla polizia.