Deducibilità fiscale e attestazioni di donazione
1. Agevolazioni fiscali per i donatori
I contributi a destinatari ammessi dalla legge possono essere fiscalmente deducibili alle condizioni applicabili. Tra questi rientrano gli enti esenti da imposte che perseguono finalità di utilità pubblica, assistenziali o religiose e determinati destinatari di diritto pubblico. Generalmente è necessaria un’attestazione di donazione regolare; restano applicabili le semplificazioni documentali previste dalla legge e le forme consentite di trasmissione elettronica.
Ai fini dell’imposta sul reddito, un contributo ammesso può essere dedotto come onere speciale ai sensi del § 10b EStG. Nel calcolo previsto dalla legge, la deduzione riduce il reddito e quindi, di regola, il reddito imponibile, anziché ridurre direttamente l’importo dell’imposta.
Anche le imprese, comprese le società di capitali, possono beneficiare di agevolazioni fiscali per le donazioni se sono soddisfatti i requisiti di legge.
2. Requisiti per la deduzione fiscale
Devono essere soddisfatte tutte le condizioni applicabili, tra cui:
Destinatario ammesso
Il destinatario deve soddisfare il § 10b, comma 1, EStG. Per le attestazioni emesse da enti esenti da imposte occorre verificare in particolare le condizioni e i termini del § 63, comma 5, AO; alle condizioni ivi previste è sufficiente un accertamento ai sensi del § 60a AO. Per i destinatari esteri valgono requisiti aggiuntivi.
Contributo volontario
La donazione deve essere effettuata volontariamente, senza un obbligo giuridico di donare.
Assenza di controprestazione
Non può essere fornito alcun beneficio in cambio della donazione.
Distinzione dalla sponsorizzazione
Una controprestazione economica concordata, come una prestazione pubblicitaria, va distinta dalla donazione. Un semplice ringraziamento o la menzione di un nome non costituisce automaticamente sponsorizzazione senza considerare le circostanze.
Quando viene fornita una controprestazione, il pagamento costituisce generalmente una sponsorizzazione anziché una donazione fiscalmente deducibile.
3. Attestazioni di donazione
L’attestazione di donazione è il principale documento giustificativo per la deduzione. Viene emessa dal destinatario e deve conformarsi al modello ufficiale dell’amministrazione fiscale.
Le informazioni richieste variano in base al tipo di contributo:
3.1 Donazioni in denaro e quote associative deducibili
- Nome e indirizzo del donatore
- Importo del contributo
- Data del contributo
- Conferma dello status fiscale agevolato del destinatario
3.2 Donazioni in natura
- Descrizione precisa del bene donato
- Valore applicabile ai sensi del § 10b, comma 3, EStG e basi di valutazione richieste; il valore di mercato non si applica in ogni caso
- Data del contributo
3.3 Donazioni a fondazioni
- Informazioni aggiuntive richieste dalle norme speciali sulle fondazioni
Nota:
L’emittente deve redigere l’attestazione con cura e correttezza. L’emissione dolosa o gravemente negligente di un’attestazione errata può comportare in particolare responsabilità ai sensi del § 10b, comma 4, EStG. Altre conseguenze fiscali dipendono dai requisiti legali applicabili.
4. Piccole donazioni: documentazione semplificata
Per singoli contributi in denaro non superiori a 300 euro, è ammessa una documentazione semplificata per i destinatari indicati nel § 50, comma 4, EStDV.
Alle condizioni previste, un’attestazione formale può essere sostituita dai seguenti documenti di pagamento:
- una ricevuta di versamento bancario in contanti oppure
- una conferma bancaria della contabilizzazione.
La conferma deve indicare il nome e il numero di conto o un altro elemento identificativo sia del pagatore sia del destinatario, l’importo, la data di contabilizzazione e l’effettiva esecuzione del pagamento. Ciò comprende in particolare:
- nome del donatore,
- nome del destinatario,
- importo,
- data di contabilizzazione.
Per un ente esente da imposte ai sensi del § 5, comma 1, numero 9, KStG, il donatore deve inoltre conservare il documento predisposto dal destinatario che indica lo scopo fiscalmente agevolato, i dati dell’esenzione dall’imposta sulle società e se il contributo è una donazione o una quota associativa. Questa documentazione di pagamento non è sufficiente per le donazioni in natura o mediante rinuncia al rimborso delle spese.
5. Limiti della deduzione
La deduzione ai fini dell’imposta sul reddito è limitata a:
- il 20% dell’ammontare complessivo dei redditi (Gesamtbetrag der Einkünfte) oppure
- il 4 per mille della somma del fatturato complessivo e dei salari e stipendi corrisposti nell’anno solare (§ 10b, comma 1, EStG).
Se i contributi superano il limite applicabile, la parte non dedotta può essere riportata agli anni successivi, generalmente senza limite temporale.
6. Quote associative
Non tutte le quote associative sono deducibili.
Tra le quote non deducibili rientrano in particolare:
- le quote di iscrizione ad associazioni sportive,
- le quote versate a enti che perseguono determinate finalità ricreative, culturali e altre finalità elencate nel § 10b, comma 1, frase 8, EStG.
Le quote associative non sono escluse soltanto perché dovute in base allo statuto. Oltre alle donazioni, il § 10b EStG ammette espressamente la deduzione di determinate quote associative. Sono determinanti il destinatario, lo scopo e le esclusioni legali. Le autentiche donazioni a un’associazione sportiva possono comunque essere deducibili se sono soddisfatti i requisiti.
Avvertenza
Queste informazioni offrono un orientamento generale e non sostituiscono una consulenza fiscale individuale.
In caso di dubbi, rivolgersi a un consulente fiscale o all’ufficio delle imposte competente.