Piccole donazioni: documentazione semplificata
Per contributi non superiori a 300 euro per singolo pagamento, la documentazione semplificata può sostituire un’attestazione formale di donazione alle condizioni del § 50, comma 4, EStDV. Ciò vale in particolare per pagamenti a persone giuridiche di diritto pubblico nazionali, a enti pubblici nazionali o a enti aventi la prevista esenzione fiscale. Per i partiti politici si applicano i requisiti speciali della disposizione.
La disciplina riguarda le donazioni in denaro, non quelle in natura o effettuate mediante rinuncia al rimborso delle spese.
1. Forme ammesse di documentazione semplificata
Come prova del pagamento può essere utilizzato uno dei documenti seguenti. I documenti aggiuntivi del destinatario sono illustrati al punto 2.
a) Ricevuta di versamento bancario in contanti
Per contanti versati sul conto del destinatario può essere utilizzata la ricevuta di versamento. La semplice consegna di contanti senza documentazione idonea non è sufficiente. Il documento deve attestare chiaramente il pagamento:
- nome e numero di conto del donatore,
- nome e numero di conto del destinatario,
- importo della donazione,
- data di contabilizzazione del versamento.
b) Conferma bancaria della contabilizzazione di un bonifico
La conferma deve indicare il nome e il numero di conto o un altro elemento identificativo sia del pagatore sia del destinatario, l’importo, la data di contabilizzazione e l’effettiva esecuzione del pagamento. Può ad esempio contenere:
- nome e numero di conto del donatore,
- nome e numero di conto del destinatario,
- importo della donazione,
- data di contabilizzazione del bonifico.
2. Ulteriori informazioni richieste
Per un ente esente da imposte ai sensi del § 5, comma 1, numero 9, KStG, deve essere conservato anche un documento predisposto dal destinatario. Ai sensi del § 50, comma 4, frase 1, numero 2, lettera b, EStDV, esso deve indicare:
- lo scopo fiscalmente agevolato per il quale verrà utilizzato il contributo,
- i dati relativi all’esenzione del destinatario dall’imposta sulle società,
- se il contributo è una donazione o una quota associativa.
Un documento idoneo fornito dal destinatario può, ad esempio, essere scaricato e conservato. Il semplice rinvio a informazioni generali su un sito web non sostituisce il documento richiesto del destinatario.
3. Esclusione delle donazioni in natura
La disciplina semplificata non si applica a:
- donazioni in natura,
- donazioni mediante rinuncia al rimborso delle spese,
- contributi privi di una prova di pagamento idonea ai sensi del § 50, comma 4, EStDV.
Per le donazioni in natura e mediante rinuncia al rimborso delle spese, ai fini della deduzione fiscale è generalmente necessaria un’attestazione di donazione regolare. Le donazioni in natura devono essere valutate secondo le norme di legge. I pagamenti in denaro provenienti da fondi aziendali non sono esclusi dalla documentazione semplificata per il solo fatto della loro provenienza.
4. Scopo della disciplina
La disciplina riduce il lavoro amministrativo:
- per i donatori che versano piccoli importi in denaro,
- per le organizzazioni di utilità pubblica, che non devono emettere un’attestazione formale per piccoli pagamenti che soddisfano i requisiti.
Avvertenza
Queste informazioni costituiscono una panoramica generale del diritto fiscale e non sostituiscono una consulenza fiscale individuale. In caso di dubbi, rivolgersi all’ufficio delle imposte competente o a un consulente fiscale.