Nozioni fondamentali sul diritto delle donazioni e forme di donazione
1. Significato della donazione e distinzioni
Le donazioni sono contributi volontari senza controprestazione giuridica o economica.
Possono consistere in denaro o in beni.
Ai fini della deduzione fiscale sono rilevanti le seguenti distinzioni:
- La concessione gratuita dell’uso di beni o la prestazione gratuita di servizi non costituisce di per sé un contributo deducibile ai sensi del § 10b, comma 3, EStG.
- Le quote associative vanno distinte dalle donazioni volontarie, ma possono anch’esse essere deducibili ai sensi del § 10b EStG.
- Per determinate quote associative sono previste esclusioni legali, ad esempio per quelle versate ad associazioni sportive (§ 10b, comma 1, frase 8, EStG).
Un obbligo di pagamento previsto dallo statuto non esclude in generale la deduzione di una quota associativa. Sono determinanti le condizioni e le esclusioni della norma fiscale applicabile.
2. Donazioni nel contesto fiscale (§ 10b EStG)
Un contributo non è fiscalmente deducibile soltanto perché viene chiamato donazione. In particolare, destinatario, scopo e documentazione devono soddisfare i requisiti di legge.
Tra i destinatari ammessi possono rientrare:
- enti fiscalmente agevolati che perseguono finalità di utilità pubblica, assistenziali o religiose,
- enti di diritto pubblico,
- partiti politici ai sensi della legge tedesca sui partiti, nel rispetto delle condizioni e dei limiti specifici dei §§ 10b, comma 2, e 34g EStG.
Queste indicazioni si concentrano sulle donazioni a enti di utilità pubblica fiscalmente agevolati ai sensi dei §§ 51 e seguenti AO.
3. Qualificazione civilistica (§§ 516 e seguenti BGB)
Sul piano civile, la donazione costituisce una liberalità ai sensi dei §§ 516 e seguenti BGB.
Le sue caratteristiche sono:
- viene attribuito un vantaggio patrimoniale,
- non viene fornita alcuna controprestazione,
- il donatore si priva definitivamente del bene.
4. Forme di donazione
4.1 Donazione in denaro
Una donazione in denaro trasferisce una somma al destinatario senza controprestazione, ad esempio mediante bonifico o pagamento in contanti. La deduzione fiscale richiede una documentazione idonea.
4.2 Donazione in natura
Una donazione in natura trasferisce gratuitamente la proprietà di un determinato bene, ad esempio attrezzature sportive, materiale informatico o forniture per ufficio.
La proprietà deve passare al destinatario.
4.3 Donazione di beni usati
Le donazioni in natura sono soggette alle regole di valutazione del § 10b, comma 3, EStG. Per i beni del patrimonio privato si applica il valore di mercato se una vendita al momento della donazione non darebbe luogo a imposizione fiscale. In caso contrario si applicano le limitazioni legali basate sui costi di acquisto o produzione rettificati.
Quando è applicabile il valore di mercato, sono rilevanti, tra gli altri:
- il prezzo originario di acquisto del bene nuovo,
- l’età e lo stato del bene,
- la vita utile residua.
4.4 Donazione in natura dal patrimonio aziendale
Per i beni donati dal patrimonio aziendale, alle condizioni di legge può essere considerata, oltre al valore del prelievo, anche l’IVA dovuta sul prelievo stesso.
4.5 Donazione di servizi ai fini fiscali
I soli servizi generalmente non costituiscono donazioni deducibili.
Tuttavia, se una prestazione viene effettuata con diritto a un compenso al quale si rinuncia successivamente, può sussistere una donazione in denaro ai fini fiscali, se sono soddisfatti i relativi requisiti.
5. Donazione mediante rinuncia al rimborso delle spese
Questa forma di donazione può sussistere quando una persona rinuncia a un diritto al rimborso delle spese, ad esempio di viaggio, precedentemente e validamente riconosciuto nei confronti di un destinatario ammesso a ricevere contributi fiscalmente deducibili. La semplice rinuncia a un rimborso al quale non si è mai avuto diritto non è sufficiente.
Requisiti per il riconoscimento fiscale:
Diritto giuridicamente esistente
Il diritto al rimborso deve essere stato validamente riconosciuto per contratto o statuto prima dell’inizio dell’attività che genera le spese. Non può essere concesso a condizione di una successiva rinuncia (§ 10b, comma 3, EStG).
Rinuncia volontaria
La rinuncia al diritto deve essere volontaria e inequivocabile, generalmente in forma scritta.
Diritto reale ed economicamente esigibile
Il diritto deve esistere realmente ed essere economicamente esigibile. Ai fini del riconoscimento sono importanti la capacità di pagamento del destinatario, la vicinanza temporale della rinuncia alla scadenza del credito e una documentazione adeguata.
Un’attestazione di contributo fiscalmente deducibile può essere rilasciata soltanto se tutti i requisiti sono soddisfatti.
Avvertenza
Questa panoramica fornisce informazioni generali e non sostituisce una consulenza fiscale o legale individuale.
Per domande concrete, rivolgersi a un consulente fiscale o all’ufficio delle imposte competente.