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Sicurezza dei prodotti e obblighi di etichettatura

Gli imprenditori che offrono prodotti devono garantire il rispetto degli obblighi di sicurezza, etichettatura e informazione applicabili al prodotto.

Dal 13 dicembre 2024 si applica in particolare il regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti, General Product Safety Regulation (GPSR). Contiene tra l’altro requisiti particolari per prodotti offerti online o altrimenti a distanza.

Per singoli tipi di prodotto possono inoltre valere altre disposizioni europee o nazionali.

1. Offrire solo prodotti sicuri

Gli operatori economici possono generalmente immettere sul mercato o mettere a disposizione soltanto prodotti sicuri.

La valutazione deve considerare in particolare caratteristiche, composizione, imballaggio, montaggio, installazione, uso e manutenzione del prodotto e gli usi ragionevolmente prevedibili.

Anche il diritto tedesco consente generalmente la messa a disposizione solo quando i requisiti di sicurezza pertinenti sono soddisfatti. La legge sulla sicurezza dei prodotti è stata modificata da ultimo nel febbraio 2026.

2. Quali prodotti copre il GPSR?

Il GPSR riguarda generalmente i prodotti di consumo, salvo l’applicazione di norme UE di sicurezza più specifiche.

Non riguarda soltanto prodotti nuovi. Si applica generalmente anche a prodotti

usati,
riparati,
ricondizionati,

quando nuovamente messi a disposizione nell’ambito di un’attività commerciale.

Un’importante eccezione riguarda prodotti da riparare o ricondizionare prima dell’uso, purché chiaramente offerti e contrassegnati come tali. Anche gli oggetti d’antiquariato sono esclusi.

Una vendita commerciale di beni usati non significa quindi automaticamente che non valgano norme di sicurezza.

3. Informazioni di sicurezza già nell’offerta online

L’art. 19 GPSR contiene requisiti specifici per le offerte a distanza.

Se un operatore rende disponibile un prodotto online o altrimenti a distanza, l’offerta deve contenere almeno determinate informazioni chiaramente e in modo ben visibile.

Tra queste, in particolare:

nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato del fabbricante,
indirizzo postale del fabbricante,
email del fabbricante,
per fabbricanti fuori dall’UE, anche i dati della persona responsabile nell’UE,
informazioni per identificare univocamente il prodotto,
un’immagine del prodotto,
tipo e altri identificatori necessari,
avvertenze e informazioni di sicurezza richieste.

Questi dati appartengono generalmente alla singola offerta e non dovrebbero trovarsi soltanto in forma generica nel profilo aziendale o nelle note legali.

4. Fabbricante nell’Unione europea

Se stabilito nell’UE, nell’offerta online vanno generalmente indicati

nome, denominazione commerciale o marchio,
indirizzo postale,
email

del fabbricante.

Questi dati sono distinti da quelli del venditore commerciale.

Ad esempio, se un rivenditore tedesco vende il prodotto di un altro fabbricante, le sole note legali del rivenditore generalmente non bastano. L’offerta deve contenere le informazioni del fabbricante richieste dall’art. 19 GPSR.

5. Fabbricante fuori dall’Unione europea

Se il fabbricante non è stabilito nell’UE, deve esistere anche una persona responsabile nell’UE quando lo richiedano le condizioni legali.

Oltre alle informazioni del fabbricante, l’offerta deve allora indicare

nome,
indirizzo postale,
email

di tale persona.

Prima di pubblicare un prodotto proveniente da un paese terzo, i fornitori dovrebbero quindi verificare la presenza di una persona responsabile regolare nell’UE.

Se mancano dati necessari, non si dovrebbe semplicemente pubblicare il prodotto con informazioni incomplete.

6. Identificare univocamente il prodotto

L’offerta online deve permettere un’identificazione univoca.

L’art. 19 GPSR menziona in particolare

un’immagine,
il tipo di prodotto,
altri identificatori.

Secondo il prodotto possono comprendere, ad esempio:

modello,
numero di tipo,
codice articolo,
numero di serie,
numero di lotto,
altri elementi identificativi utilizzati dal fabbricante.

I dati concretamente necessari dipendono dal prodotto e dalle norme pertinenti.

7. Avvertenze e informazioni di sicurezza

Se prescritte per un prodotto, devono comparire anche nell’offerta a distanza.

L’art. 19, lettera d), GPSR riguarda le avvertenze o informazioni richieste sul prodotto, sull’imballaggio o nei documenti di accompagnamento dal GPSR o da altre norme UE pertinenti.

Per i prodotti disponibili in Germania, il § 6 ProdSG richiede generalmente il tedesco per le informazioni, istruzioni e avvertenze ivi menzionate.

Il fornitore non dovrebbe quindi riportare informazioni di sicurezza soltanto in lingua straniera se per quel prodotto è necessaria una versione tedesca.

8. Marcatura CE

Non ogni prodotto richiede il marchio CE.

La marcatura può essere utilizzata soltanto quando prevista da una disposizione europea o nazionale applicabile al prodotto.

Viceversa, un prodotto per cui la marcatura è obbligatoria generalmente non può essere reso disponibile senza di essa. Il § 7 ProdSG contiene le regole tedesche generali.

Il CE non è quindi un generico marchio di qualità e non può essere usato arbitrariamente su prodotti o offerte.

Per certi gruppi, come determinate apparecchiature elettriche, possono essere richiesti anche procedure di valutazione della conformità, documentazione tecnica e dichiarazione UE di conformità.

9. Fabbricante, importatore o distributore: il ruolo è decisivo

Gli obblighi dipendono dal ruolo nella catena di fornitura.

Il GPSR distingue in particolare:

fabbricante,
rappresentante autorizzato,
importatore,
distributore,
altri operatori economici.

È fabbricante, in particolare, chi produce o fa produrre un prodotto e lo commercializza con il proprio nome o marchio.

Chi immette per la prima volta nell’UE un prodotto di un paese terzo può essere importatore.

Chi rivende nella catena senza essere fabbricante o importatore può essere distributore.

Gli obblighi giuridici differiscono secondo il ruolo.

10. Vendita con nome o marchio proprio

Chi immette un prodotto sul mercato con nome o marchio proprio può essere considerato fabbricante ai sensi dell’art. 13 GPSR.

Anche chi modifica sostanzialmente un prodotto incidendo sulla sicurezza può assumere obblighi del fabbricante.

I fornitori non dovrebbero quindi ritenersi semplici “rivenditori” quando distribuiscono sotto il proprio marchio o modificano tecnicamente in modo sostanziale.

11. Obblighi particolari del fabbricante

I fabbricanti devono tra l’altro garantire la conformità ai requisiti generali di sicurezza.

Prima dell’immissione devono generalmente svolgere un’analisi interna dei rischi e preparare documentazione tecnica. Ai sensi dell’art. 9 GPSR, questa deve generalmente rimanere disponibile per le autorità di vigilanza per dieci anni.

Secondo il prodotto possono aggiungersi obblighi specifici più estesi di documentazione e conformità.

12. Obblighi dei distributori

Anche i distributori non possono limitarsi a trasmettere dati del fabbricante senza verificarli.

Prima di rendere disponibile il prodotto, l’art. 12 GPSR richiede tra l’altro di controllare determinati requisiti previsti per fabbricanti ed eventuali importatori.

Se un distributore viene a sapere che il prodotto potrebbe essere pericoloso o non conforme, possono sorgere obblighi di informazione, correzione, ritiro o richiamo.

13. Prodotti pericolosi o non conformi

Un prodotto non può continuare a essere offerto se il fornitore sa, o dovrebbe riconoscere dalle informazioni disponibili, che non soddisfa i requisiti di sicurezza.

Secondo il caso possono servire in particolare:

sospensione delle vendite,
integrazione delle informazioni mancanti,
ritiro dal mercato,
richiamo dei prodotti già venduti,
informazione ai clienti,
informazione ad altri operatori,
notifica alle autorità di vigilanza competenti.

Per le notifiche di sicurezza il diritto UE prevede in particolare il Safety Business Gateway.

14. Richiamo del prodotto

Se necessario per sicurezza, i consumatori interessati vanno informati secondo la legge.

Il GPSR prevede, tra l’altro, rimedi quali

riparazione,
sostituzione con un prodotto sicuro,
rimborso adeguato.

Alle condizioni legali, deve essere offerto un rimedio corrispondente.

Un richiamo per rischio di sicurezza è distinto dalla normale gestione della garanzia legale o del recesso.

15. Prodotti usati

Anche per prodotti usati i fornitori dovrebbero controllare attentamente sicurezza e obblighi di etichettatura e informazione.

Il GPSR si applica espressamente, in linea generale, anche a prodotti usati, riparati o ricondizionati offerti commercialmente.

Le sole formule

“Usato privatamente”,
“Senza garanzia”,
“Visto e piaciuto”

non eliminano gli obblighi di sicurezza di un fornitore effettivamente commerciale.

16. Merce difettosa o da riparare

Se il prodotto è offerto espressamente soltanto come da riparare, questo va indicato chiaramente.

Il GPSR esclude prodotti da riparare o ricondizionare prima dell’uso soltanto se resi disponibili come tali e chiaramente contrassegnati.

Andrebbe quindi evitata una semplice nota nascosta in fondo a una lunga descrizione.

Lo stato deve essere immediatamente inequivocabile, ad esempio:

“Difettoso – da riparare prima dell’uso.”

Ciò non elimina però automaticamente ogni altro obbligo legale.

17. Ulteriori norme specifiche

Oltre al GPSR possono applicarsi numerose disposizioni speciali.

Riguardano ad esempio:

apparecchi elettrici,
macchine,
giocattoli,
dispositivi di protezione individuale,
dispositivi medici,
batterie,
apparecchiature radio,
cosmetici,
sostanze chimiche,
alimenti,
tessili,
altri gruppi particolarmente regolamentati.

Per questi prodotti occorre verificare quali obblighi specifici di sicurezza, etichettatura, registrazione o informazione siano aggiuntivi o prevalenti.

18. Informazioni nell’annuncio su Suchen.Expert

I fornitori devono considerare i dati necessari già nella preparazione dell’annuncio.

Prima di pubblicare, verificate in particolare:

È indicato il fabbricante?
Sono presenti indirizzo postale ed email?
Per fabbricanti fuori dall’UE è indicata la persona responsabile?
Il prodotto concreto è identificabile univocamente?
È presente un’immagine adatta?
Sono riportate avvertenze e informazioni di sicurezza necessarie?
Sono presenti le marcature prescritte?
È necessario il CE e, se sì, è correttamente presente?
Il prodotto può essere legalmente e in sicurezza reso disponibile sul mercato?
19. Suchen.Expert come piattaforma di contatto

Suchen.Expert fornisce la possibilità tecnica di pubblicare annunci e creare contatti tra fornitori e interessati.

Il fatto che un contratto non venga concluso tramite una funzione d’ordine o checkout di Suchen.Expert non esonera dagli obblighi informativi già applicabili all’offerta online.

L’art. 4 GPSR stabilisce espressamente che un prodotto è già considerato messo a disposizione sul mercato quando è offerto online o altrimenti a distanza e l’offerta si rivolge ai consumatori nell’UE.

Le informazioni richieste dall’art. 19 GPSR devono quindi, ove applicabile, comparire già nell’annuncio su Suchen.Expert.

Responsabilità del fornitore commerciale

Il rispettivo fornitore è responsabile della sicurezza, commerciabilità legale, etichettatura e corretta descrizione del prodotto.

Suchen.Expert non svolge una valutazione tecnica individuale di conformità e la pubblicazione non conferma né la sicurezza né l’adempimento di tutti gli obblighi di etichettatura.

Restano fermi gli obblighi legali di Suchen.Expert come gestore della piattaforma.

Queste indicazioni forniscono un orientamento generale e non sostituiscono una verifica giuridica o tecnica di conformità specifica del prodotto.



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