Vendite private e imposte
La vendita occasionale di propri oggetti usati non costituisce automaticamente un'attività commerciale e non comporta l'obbligo di pagare l'imposta sul reddito per il solo fatto di aver effettuato una vendita.
La rilevanza fiscale di una vendita dipende dalle leggi fiscali generali e dalle circostanze del singolo caso.
La legge tedesca sulla trasparenza fiscale delle piattaforme (PStTG) non introduce un'imposta speciale sulle vendite private. L'eventuale comunicazione prevista dal PStTG e la questione se siano effettivamente dovute imposte vanno tenute giuridicamente distinte. Il PStTG contiene norme procedurali e di comunicazione; l'imposizione vera e propria continua a essere disciplinata dalle rispettive leggi fiscali.
1. Vendite occasionali di propri oggetti usati
La vendita occasionale di propri oggetti usati appartenenti al patrimonio privato è spesso priva di conseguenze fiscali problematiche.
Possono rientrare, ad esempio:
abbigliamento usato,
mobili,
articoli per la casa,
libri,
comuni apparecchi elettrici,
biciclette oppure
altri oggetti di uso personale.
Per le cessioni private di altri beni, il § 23, comma 1, EStG prevede in generale un periodo di un anno tra l'acquisto e la cessione. Gli oggetti di uso quotidiano sono espressamente esclusi da questa regola.
Ad esempio, chi rivende un oggetto domestico usato che aveva utilizzato privatamente non diventa imponibile per il solo fatto di averlo rivenduto.
2. Cessioni private
Il § 23 EStG può applicarsi a determinati beni.
Per i beni diversi dagli immobili può sussistere in particolare una cessione privata rilevante ai fini fiscali se tra l'acquisto e la vendita non trascorre più di un anno e non si applica un'eccezione prevista dalla legge.
Ciò può rilevare, ad esempio, per determinati oggetti di valore o altri beni che non sono classificati come oggetti di uso quotidiano.
Di norma è decisivo il profitto, non il solo prezzo di vendita.
3. Soglia per le cessioni private
Ai sensi del § 23, comma 3, EStG, i profitti derivanti da cessioni private sono esenti da imposta se il profitto complessivo delle cessioni private nell'anno solare è inferiore a 1.000 euro.
Si tratta di una soglia di esenzione e non di una franchigia.
Ciò significa che, se il limite previsto dalla legge viene raggiunto o superato, non rileva soltanto la parte eccedente i 1.000 euro. In tal caso il trattamento fiscale deve essere esaminato nel suo complesso secondo le disposizioni di legge.
Questo limite di 1.000 euro non va confuso con le soglie del PStTG.
4. Il prezzo di vendita non equivale al profitto
Ai fini fiscali occorre distinguere il prezzo di vendita incassato dal profitto effettivamente realizzato.
Esempio:
Un oggetto è stato acquistato privatamente per 1.500 euro e successivamente venduto per 800 euro.
Il venditore ha ricevuto 800 euro, ma dal punto di vista economico non ha realizzato un profitto dalla cessione.
Al contrario, può sorgere un profitto rilevante ai fini fiscali se un oggetto è stato acquistato a un prezzo inferiore e rivenduto a un prezzo più alto entro un termine legale rilevante.
Le spese di acquisto e di cessione e, se del caso, altre spese deducibili possono rilevare nel calcolo.
5. Quando la vendita privata può diventare un'attività commerciale?
Un numero elevato di vendite non trasforma automaticamente una persona in commerciante sulla base di una quantità fissa di oggetti venduti.
D'altra parte, un'attività può perdere il carattere privato se, considerata nel suo insieme, viene svolta in modo sistematico e continuativo.
Possibili indizi sono:
l'acquisto mirato di merci per la rivendita,
l'offerta regolare di merci simili,
un'attività di vendita permanente,
una presenza professionale sul mercato,
un'attività organizzativa significativa oppure
un'attività orientata a entrate o profitti ripetuti.
È sempre necessaria una valutazione complessiva.
Chi acquista deliberatamente merci per rivenderle dovrebbe quindi verificare se si tratti ancora di gestione privata del patrimonio o già di attività commerciale.
Per la qualificazione come imprenditore ai sensi del diritto civile va inoltre considerato il § 14 BGB. In base a tale norma agisce come imprenditore chi conclude un negozio giuridico nell'ambito della propria attività commerciale o professionale autonoma.
6. Servizi privati e altri redditi
Non è soltanto la vendita di beni a poter avere rilevanza fiscale.
Ad esempio, chi presta occasionalmente servizi a pagamento o concede in locazione beni mobili può percepire redditi ai sensi del § 22, n. 3, EStG, salvo che tali redditi siano attribuibili a un'altra categoria di reddito.
Ai sensi del § 22, n. 3, EStG tali redditi non sono soggetti all'imposta sul reddito se nell'anno solare sono inferiori a 256 euro. Anche in questo caso si tratta di una soglia prevista dalla legge.
Per i servizi svolti regolarmente occorre inoltre verificare se sussista un'attività autonoma o commerciale.
7. Conservare i documenti giustificativi
In caso di vendite di valore elevato o più frequenti può essere utile conservare documenti da cui risultino in particolare:
il prezzo d'acquisto originario,
la data di acquisto,
la data di vendita,
il prezzo di vendita,
i costi sostenuti e,
se del caso, l'uso privato dell'oggetto.
A questo scopo possono essere utili ricevute d'acquisto, fatture, prove di pagamento e comunicazioni relative alla vendita.
In questo modo, in caso di successive richieste, è possibile ricostruire se sia effettivamente sorto un profitto e come classificare fiscalmente l'operazione.
8. Le soglie del PStTG non sono soglie fiscali
I limiti di 30 vendite e 2.000 euro previsti dalla legge sulla trasparenza fiscale delle piattaforme vengono spesso confusi con le franchigie fiscali.
Ciò non è corretto.
Per le vendite di beni, il § 4, comma 5, n. 4, PStTG riguarda soltanto i casi in cui un venditore è considerato escluso ai fini della comunicazione della piattaforma. A tal fine, nel periodo di comunicazione e sulla stessa piattaforma devono essere soddisfatte contemporaneamente entrambe le condizioni seguenti:
sono state effettuate meno di 30 vendite rilevanti di beni e
è stato pagato o accreditato un corrispettivo complessivo inferiore a 2.000 euro.
Entrambe le condizioni devono ricorrere nello stesso momento.
Questi valori non determinano l'importo a partire dal quale è dovuta l'imposta sul reddito.
Una vendita può essere rilevante ai fini fiscali anche se non viene effettuata alcuna comunicazione ai sensi del PStTG. Viceversa, una comunicazione ai sensi del PStTG non significa automaticamente che siano dovute imposte.
I dettagli del PStTG e le particolarità del funzionamento di Suchen.Expert sono illustrati separatamente in «PStTG / DAC7 su Suchen.Expert».
9. Responsabilità fiscale
Suchen.Expert non calcola per gli utenti privati l'imposta sul reddito, l'IVA o l'imposta commerciale e non decide come classificare fiscalmente una singola vendita.
Ogni utente resta responsabile dell'adempimento dei propri obblighi fiscali.
Chi vende regolarmente, acquista merci per rivenderle, offre servizi a pagamento o realizza profitti significativi dovrebbe verificare se ne derivino obblighi fiscali o commerciali.
Queste informazioni hanno finalità di orientamento generale e non sostituiscono una valutazione fiscale del caso concreto.